La Corte di Cassazione, con ordinanza del 31/03/2022 n.10528 ha confermato che alle provvigioni e all’ indennità di fine rapporto dovute all'agente di commercio va applicato il tasso maggiorato d’interesse previsto per le transazioni commerciali ai sensi del D.lgs n. 231/2002. Per la Cassazione è evidente che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di transazione commerciale suscettibile di cui alla disciplina del citato decreto legislativo. Tali interessi di mora sono dovuti a prescindere da una previa messa in mora.
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