La casa mandante viene a conoscenza che uno dei suoi agenti di commercio è stato condannato per evasione fiscale e recede dal contratto di agenzia senza preavviso per giusta causa. Successivamente viene a sapere che l’agente si trovava in una situazione economica precaria ed era sull’orlo del fallimento. L’agente diventa insolvente e il curatore fallimentare cita in giudizio la casa mandante ai fini del pagamento dell’indennità di fine rapporto ai sensi del § 89 b HGB (codice commerciale). In linea di massima l’agente perde il suo diritto all’indennità di fine rapporto (§ 89 b, c. 3 n. 2 HGB ) qualora il preponente abbia risolto il contratto per giusta causa connessa alla condotta colposa dell’agente.
Il Tribunale di Colonia (20/11/2020 - 89 O 21/20) non ha ritenuto sussiste una simile fattispecie ed ha riconosciuto la richiesta di indennità dell’agente. Secondo i giudici, solo le ragioni conosciute dalla casa mandante al momento della pronuncia della disdetta, ovvero la commissione del reato, potevano essere considerate a tal fine. Anche se il reato di evasione era grave, non si trattava di una condotta direttamente lesiva per la casa mandante. Secondo un’interpretazione conforme alla direttiva sugli agenti di commercio (86/653/CEE), non si può tener conto di successivi motivi di giusta causa. La Corte d’appello di Colonia (OLG) ha confermato l’interpretazione del Tribunale (ordinanza del 01/03/2021, 19 U 148/20). Al momento non sappiamo accertare se la sentenza sia passata in giudicato.