Per contrastare l'inevitabile aumento di cause civili che comporterebbe un ulteriore appesantimento dell'apparato giudiziario a scapito sia della giustizia che dell'economia in generale, il legislatore ha integrato con la legge 70/2020 l'art. 3 del D.L. 6/2020, prevedendo al comma 6ter la "mediazione obbligatoria per le cause che scaturiscono da una responsabilità del debitore per i ritardi o gli omessi adempimenti delle obbligazioni contrattuali occorsa in virtù delle misure di contenimento della pandemia da CoViD-19” (cfr. anche art. 3, comma 6bis del D.L. 6/2020). Come noto, la mediazione, sia essa obbligatoria o facoltativa, rientra, insieme alla negoziazione assistita (anch'essa obbligatoria o facoltativa), tra gli strumenti ADR fortemente voluti sia dall'UE che dal legislatore italiano al fine di ridurre la mole di lavoro dei tribunali civili.
In merito all'inapplicabilità della negoziazione assistita obbligatoria ai contratti di trasporto su strada soggetti alla CMR si era già espresso il Tribunale di Verona con sentenza del 27.02.2018. All'inizio dell'anno lo stesso Tribunale (cfr. sentenza dd. 16.01.2020) si è allineato alla sentenza della Corte di Giustizia dd. 14.06.2017 nella causa C- 75/16, con la quale la curia europea ha statuito che i procedimenti ADR non possono ritenersi compatibili con la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, ove a) non conducano ad una decisione vincolante per le parti, b) comportino un ritardo sostanziale per agire in giudizio, c) non sospendendo la prescrizione e decadenza, d) generino costi ingenti per le parti. In applicazione di tali parametri, il Tribunale di Verona ha ora ritenuto che la negoziazione assistita italiana generi costi ingenti per le parti e contrasti dunque con la normativa europea, dovendo tale strumento ADR di conseguenza essere disapplicato.
Sulla base di tali argomentazioni si solleva ora la questione se, ex argomento a contrario, trovi invece applicazione la cd. "mediazione obbligatoria-Covid 19” anche in materia di diritto dei trasporti (internazionali). Prime riflessioni porterebbero ad applicare in via analogica l'argomentazione adottata dal Tribunale di Verona nella sua prima sentenza citata, per cui in presenza di trasporto su strada in regime CMR, lo stesso è sottoposto in via esclusiva al dettame dell’art. 31 della CMR e dunque con consequenziale esclusione della negoziazione assistita. Diverso invece il risultato a cui si dovrebbe pervenire nell'ottica della seconda decisione del Tribunale di Verona in presenza di trasporto nazionale. Siamo curiosi di vedere come si evolverà la giurisprudenza in materia.