Nella sua decisione del 5 aprile 2024 (13 UH 10/23), la Corte d’Appello di Francoforte sul Meno si è espressa sulla questione -controversa in Germania- se in una causa transfrontaliera contro convenuti litisconsorti con sede nello stesso Stato membro, la competenza territoriale del tribunale si determini in base al diritto dell'UE o al diritto nazionale.
L'art. 8 del Regolamento Bruxelles I bis prevede un foro speciale per i litisconsorti, vale a dire che un litisconsorte può essere citato davanti al tribunale della sede o del domicilio dell'altro litisconsorte, anche se diverso dal suo foro generale, se tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuno un procedimento congiunto. Nella dottrina giuridica tedesca, la portata dell'art. 8 del Regolamento Bruxelles I bis è controversa: alcuni sostengono che questa disposizione si applichi solo ai convenuti che non risiedono o non hanno la sede legale nello Stato del giudice adito, cosicché nel caso di azioni giudiziali contro più convenuti dello stesso Stato membro ma senza un foro comune, il foro territorialmente competente deve essere determinato esclusivamente in base al Codice di procedura civile tedesco (ZPO). La Corte d’Appello di Francoforte sul Meno la vede diversamente: In base al testo della norma, sarebbero contemplati anche i casi in cui le parti convenute sono domiciliate nello stesso Stato membro ma è l’attore ad avere sede in un altro Stato membro. Spetterebbe quindi all'attore scegliere il "convenuto di riferimento": tale scelta determinerebbe sia la competenza giurisdizionale internazionale che la competenza territoriale del foro adito per la sua domanda contro le altre parti.
Questo era anche il caso nella decisione qui presentata: Avevamo avviato, per una nostra Cliente italiana, una domanda giudiziale contro due litisconsorti tedeschi con sede in distretti giurisdizionali diverse, presso il foro generale di uno dei due convenuti in applicazione dell’art. 8 del reg. 1215/2012. Il convenuto con sede diversa dal distretto del foro adito aveva eccepito la mancanza di competenza territoriale del tribunale adito. La Corte d’Appello di Francoforte sul Meno ha tuttavia confermato l'applicabilità dell'art. 8 del Regolamento Bruxelles I bis al nostro caso, cosicché il procedimento è potuto proseguire presso il tribunale adito.
Ciò non significa che si sarebbe ottenuto un risultato diverso se fosse stato applicato il diritto processuale nazionale: poiché i due convenuti erano litisconsorti ai sensi del § 60 ZPO, la competenza territoriale del tribunale adito per la domanda contro il litisconsorte "extradistrettuale" avrebbe dovuto essere determinata dalla Corte d’Appello di Francoforte come da § 36 ZPO.
Gli attori stranieri dovrebbero ora essere risparmiati da questo ulteriore passaggio procedurale, se e nella misura in cui i tribunali di grado inferiore riconoscono - e condividono – l’orientamento della Corte d’Appello.