Con ordinanza del 10 marzo 2021 (n. di ruolo: VII ZB 24/20), la Corte federale di Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof -BGH) ha confermato la precedente giurisprudenza dei tribunali d'istanza secondo la quale i cosiddetti aiuti d’emergenza Corona (programma federale "Aiuto d'emergenza Corona per microimprese e lavoratori autonomi") non è pignorabile.
In considerazione del legame tra l’erogazione del pagamento e lo scopo di aiuto emergenziale, il corrispondente credito non può essere trasferito ad un terzo senza che lo scopo perseguito dall’erogazione dell'aiuto statale venga meno. Ne consegue che l'aiuto d'emergenza ricevuto è impignorabile ai sensi del § 851k ZPO (codice di procedura civile tedesco).
Secondo quanto disposto dal programma dei ristori, solo il beneficiario dell'aiuto di emergenza decide come utilizzare il contributo ricevuto: quali spese pagare e in quale ordine saldare quali crediti. Spetta anche al beneficiario, in seguito, provare che l'aiuto ricevuto è stato utilizzato per lo scopo previsto e, se necessario, rimborsare gli aiuti ricevuti ingiustificatamente. Per questi motivi, così il BGH, nei confronti del creditore che ha tentato il pignoramento rimane del tutto irrilevante se le condizioni per la concessione del ristoro Covid sussistevano o meno nella persona del debitore.
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