La pandemia ha favorito molto lo svolgimento delle udienze in videoconferenza. In Germania si era provveduto a modificare la norma di cui al § 128a ZPO (codice di procedura civile tedesca), per effetto della quale ora il giudice può decidere di adottare la videoconferenza anche in assenza di consenso delle parti. Egli è tuttavia tenuto a garantire la propria presenza in aula per tutelare il principio di pubblicità dell'udienza. In Italia, invece, è consentito al giudice di trattare le udienze dal proprio domicilio (D.Lgs. 137/2020, modifica art. 221 comma 7 L. 34/2020).
Per quanto noto alla redazione, non è stato ancora deciso se i legali possano o meno presenziare dall'estero. Nella pratica del nostro studio legale, nessun giudice, tedesco o italiano, ha finora espresso preoccupazioni al riguardo.
Si prevede che i legislatori nazionali dovranno affrontare la questione al più tardi con l'entrata in vigore del regolamento UE sulle prove che introduce la possibilità di assumere prove all‘estero in videoconferenza. La redazione rimanda in merito al nostro relativo articolo nella rubrica "Ultime dall’Europa”.