La Cassazione ha sancito la nullità dell’accordo tacito, con il quale il figlio divenuto maggiorenne concede al genitore obbligato al mantenimento di versargli l’assegno mensile direttamente sul suo conto, contrariamente a quanto disposto con provvedimento giudiziale, in sede di separazione o divorzio. La modifica, sia delle modalità di pagamento sia della titolarità dell’assegno, deve essere giudiziaria e non accordata semplicemente dalle parti (Cass. III civile n. 9700 del 13.04.2021).