Nella sentenza del 17 febbraio 2022 (III ZR 79/21), la Corte suprema federale tedesca (in prosieguo: BGH) ha stabilito che i professionisti non hanno diritto ad alcuna indennità da parte dello Stato (Land) in caso di perdite legate alla chiusura dell’attività. Nel caso di specie, un ristoratore sperava di ricevere un risarcimento del danno subito per la perdita di reddito dovuta alle chiusure legate al Covid-19 in base alle disposizioni in materia di indennità di cui ai §§ 56 o 65 della Legge federale per la prevenzione e il contrasto delle infezioni (Infektionschutzgesetz – in prosieguo: IfSG).
Ai sensi del § 65 primo comma dell’IfSG, tuttavia, l’indennità viene corrisposta solo a coloro che sono sospettati di essere infetti o di aver contratto la malattia. L’attore non apparteneva a questa categoria di persone, per cui il suo mancato guadagno non rientra nell’alveo della disposizione. Il § 65 primo comma IfSG prevede un diritto di indennità solo nel caso di misure di prevenzione di malattie contagiose. A giudizio del BGH, le chiusure dei ristoranti si limitano a contrastare una malattia già insorta, per cui non ricorrono le condizioni per una richiesta di risarcimento.
In mancanza di una lacuna normativa non prevista dovuta all’elencazione esaustiva, non è possibile un’applicazione analogica del § 65 IfSG. Lo scopo delle norme è quello di concedere un’indennità solo in modo selettivo. Inoltre, l'IfSG, in quanto lex specialis, ha un effetto bloccante, per cui in pratica i professionisti non hanno diritto ad alcuna indennità da parte dello Stato (Land).
Contrariamente all’interpretazione della Corte, si può obiettare che il Covid-19 non era ancora scoppiato nel locale del ristoratore in questione. Non si tratta quindi di contrastare una malattia già insorta, ma semplicemente di prevenire il focolaio epidemico nel locale, per cui, in base a questa interpretazione, si avrebbe diritto a un’indennità ai sensi del § 65 primo comma IfSG.