La Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito (ordinanza n. 11012/21) la nullità dei patti con i quali i coniugi intendono regolare in sede di separazione le future questioni patrimoniali in vista del divorzio. La Corte Suprema ha ribadito l’indisponibilità dei diritti risultanti dal matrimonio ex art. 160 cc., anche se i patti sono finalizzati a proteggere i diritti del coniuge economicamente più debole. La decisione in esame rappresenta un passo indietro rispetto ad altre precedenti decisioni che aprivano ai patti raggiunti tra i coniugi in sede di divorzio o in vista del divorzio, in quanto prevedevano una nullità relativa, che poteva essere fatta valere solo dal coniuge più debole.
La giurisprudenza italiana non è pertanto proiettata a riconoscere ai coniugi la libertà di autodeterminare in sede di separazione le loro questioni economiche in vista del divorzio.
In Germania, al contrario, gli accordi tra i coniugi sono consentiti e in concreto applicati per risolvere in modo veloce e consensuale la crisi della coppia in vista del divorzio (Trennungsfolgenvereinbarung). Gli accordi matrimoniali sono altresì uno strumento utile per regolare fin dall’inizio del matrimonio gli aspetti patrimoniali e le conseguenze in vista di un’eventuale separazione. Questa tipologia di accordi trova sempre più consenso nelle nuove coppie che convolano a nozze (Ehevertrag).
I cittadini italiani che risiedono abitualmente in Germania possono trovare una soluzione per superare l’ostacolo della nullità sancita dall’ordinamento italiano attraverso una scelta di legge in favore del diritto tedesco.