Nel corso del procedimento di verifica che precede l'acquisto (cosiddetta due diligence), i venditori allestiscono una sala in cui tutti i documenti relativi all'azienda - in questo caso l'immobile - vengono messi a disposizione dell'acquirente. Nel contratto di acquisto d´azienda (in pratica contratto di compravendita immobiliare) viene quindi praticamente esclusa la responsabilità del venditore e anche le informazioni contenute nella "data room" vengono limitate. Mentre prima della digitalizzazione esisteva una "stanza" piena di cartelle, oggi si intende con ciò un link con accesso a una cartella virtuale in cui sono archiviati tutti i documenti.
Il BGH ha ora stabilito che la possibilità per l'acquirente di ottenere personalmente informazioni (dalla data room) non esclude l'obbligo del venditore di divulgare circostanze rilevanti che siano riconoscibilmente importanti per la conclusione dell'acquisto. Nel caso in questione, il venditore aveva caricato nella data room il verbale di una riunione dei proprietari solo poco prima della conclusione del contratto di acquisto. Non poteva quindi aspettarsi che l'acquirente ne prendesse nota. L´impugnazione del contratto di compravendita da parte dell'acquirente ha avuto successo.