Finora tale prassi era generalmente ammessa per i soci che non potevano vantare un’influenza di controllo (cioè che di solito detenevano meno del 50% delle quote). Gli istituti di previdenza sociale hanno ora pubblicato nuovi criteri di demarcazione (disponibili qui). Bisogna a tal fine fare attenzione, inter alia, che solo l’amministratore possa esercitare la supervisione sul socio lavoratore, ossia che tale attività di controllo non sia di competenza diretta dell’assemblea dei soci.
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