La Corte di Cassazione, con pronuncia a sezioni unite, ha chiarito in data 24/5/2022 (Ordinanza n. 20633/2022) che la pattuizione di una clausola ex-works è irrilevante ai fini della competenza internazionale. Una clausola EXW Incoterms ("franco fabbrica") stabilisce che il venditore vende le sue merci franco fabbrica e che non si fa carico del trasporto o dei costi inerenti.
Un venditore italiano ha fatto causa per il pagamento in Italia e l'acquirente inglese è riuscito a far valere il difetto di giurisdizione internazionale. Sebbene nel caso specifico la clausola fosse stata inserita solo nella fattura e quindi non fosse stata validamente concordata, la Corte ha chiarito che anche qualora la clausola EXW fosse stata validamente concordata, non sarebbe un requisito sufficiente ai fini del luogo di esecuzione rilevante per la giurisdizione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012. Secondo la Corte suprema italiana, si tratta di un semplice accordo sui costi e sui rischi dal quale non si può dedurre una chiara determinazione del luogo di esecuzione.