La Commissione europea, già nel 2018, aveva infatti invitato l’Italia a modificare tale disciplina perchè era stata rilevata la presenza di un trattamento di favore nei confronti dei cittadini italiani su tale agevolazione e conseguentemente un trattamento discriminatorio nei confronti di cittadini di altri Stati Ue diversi dall’Italia.
A partire dal 14 giugno, data di entrata in vigore del DL n. 69/2023, il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro, potrà accedere al beneficio prima casa sull’acquisto in Italia, di un’abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, solo se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni”. Per l’accesso al beneficio è inoltre necessario che l’immobile acquistato sia ubicato "nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”.
Le agevolazioni prima casa negli acquisti di immobili 2023 prevedono una imposta di registro al 2% (anziché al 9%) da calcolarsi sul valore catastale dell'immobile e, se l'acquisto è soggetto a IVA, questa viene applicata in misura ridotta al 4% sul prezzo dichiarato (rispetto alle aliquote standard del 10% o 22%).