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S.r.l.: convocazione dell’assemblea dei soci da parte dei soci e impugnazione delibera da parte degli amministratori Con sentenza del 9 aprile 2024 (RG 6041/2022) il Tribunale di Torino ha confermato che

Diritto societario

S.r.l.: convocazione dell’assemblea dei soci da parte dei soci e impugnazione delibera da parte degli amministratori Con sentenza del 9 aprile 2024 (RG 6041/2022) il Tribunale di Torino ha confermato che

Con sentenza del 9 aprile 2024 (RG 6041/2022) il Tribunale di Torino ha confermato che il socio di una S.r.l. che detenga una quota di partecipazione pari a un terzo del capitale sociale ha diritto di convocare l’assemblea. Tale facoltà si ricava dall’art. 2479 del codice civile, il quale prevede il potere del socio di S.r.l. titolare di una quota di almeno un terzo del capitale di sottoporre i propri argomenti all’approvazione dell’assemblea dei soci. Tale facoltà sarebbe del tutto superflua se il socio, dinanzi all’inerzia dell’amministratore della s.r.l., non potesse procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea. Naturalmente il potere di convocazione del socio di s.r.l. è configurato come concorrente rispetto al potere attribuito all’amministratore ex statuto.

A differenza di quanto avviene in Germania, gli amministratori di una Srl, in quanto soggetti tenuti a partecipare all’assemblea dei soci, sono parimenti legittimati a impugnare la deliberazione assembleare qualora sussistano motivi di invalidità. Pertanto, va prestata particolare attenzione anche in caso assemblea totalitaria, qualora gli amministratori non siano presenti e/o non abbiano acconsentito dopo essere stati informati (consenso informato); la delibera assembleare potrebbe essere impugnata dallo stesso organo amministrativo.