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Srl: effetti del recesso del socio e liquidazione della partecipazione sociale

Srl: effetti del recesso del socio e liquidazione della partecipazione sociale

Con sentenza del Tribunale di Milano del 10 luglio 2023 è stato ribadito il principio per cui il recesso del socio non produce effetti fino alla liquidazione della sua partecipazione sociale.

Pertanto, il socio che abbia pronunciato il recesso rimane titolare della quota di partecipazione del capitale sociale e dei diritti ad essa connessi finché la società non provveda alla liquidazione della sua quota. Il socio receduto durante il procedimento di recesso si trova a poter legittimamente esercitare il diritto di voto in assemblea, seppur in forma affievolita. In tale prospettiva, si ritiene che il recesso non impedisca al socio l’esercizio di quei diritti strettamente connessi al diritto alla liquidazione della quota e strumentali alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale, come – ai fini che qui rilevano – l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Il Tribunale di Milano mantiene pertanto l’orientamento già espresso con sentenza n. 4949 del 4/5/2017. Tale orientamento, seppur prevalente, non è pacifico, seguendo altri giudici di merito un’interpretazione in base alla quale il recesso diventa efficace al momento della ricezione della comunicazione di recesso (in tal senso il Tribunale di Verona e il Tribunale di Napoli).

La legge italiana prevede espressamente, a differenza della legge tedesca, un diritto di recesso del socio in caso di società stipulata a tempo indeterminato nonché per determinate ipotesi (art. 2473 Codice civile). Nella GmbH tedesca, salvo espressa previsione statutaria, il socio può recedere solamente per gravi motivi.