Germania - La Corte d’appello di Colonia (sentenza 22.04.2021, 24 U 77/20) ha ritenuto ex art. 35 del Regolamento Successioni l’incompatibilità del diritto delle successioni inglese con l’ordre public tedesco, per quanto non prevede diritti per i legittimari, e ha accolto la domanda del figlio di un cittadino britannico residente da oltre trenta anni in Germania e che in un testamento aveva scelto la legge inglese per la propria successione ed escluso il figlio. La Corte di Colonia si è basata sulla Sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 19.04.2005 (1 BvR 1644/00) che aveva riconosciuto rango costituzionale al diritto di legittima (Art. 14 comma 1 Costituzione tedesca).
Austria – Possiamo riportare una Sentenza della Corte superiore di Vienna (25.02.2021 – 2Ob 214/20i) che viceversa ha escluso una violazione dell’ordre public austriaco nell’applicazione della legge di successione inglese e nell’assenza di diritti di legittima, tuttavia in un caso in cui i collegamenti della fattispecie concreta con l’Austria erano molto lievi. La Corte ha sottolineato che nella Costituzione austriaca non vi è un riferimento esplicito ai diritti ereditari
Francia – La Francia è intervenuta con una apposita legge a tutela dei diritti dei legittimari in caso di successioni con elementi di internazionalità (Legge Nr. 2021-1109 del 24.08.2021), che modifica gli articoli 913 e 921 del code civil, nel senso di permettere ai figli esclusi dalla successione, nel caso in cui la legge straniera applicabile non preveda un diritto di legittima, di soddisfare i diritti di legittima previsti ai sensi del diritto francese sui beni caduti in successione siti in Francia. Tale norma presuppone che i figli o il de cuius avessero la cittadinanza di un paese della UE, o la residenza in un paese dell’UE.