Un'eccezione è stata prevista recentemente nell'acquisto di immobili a partire dal 01.04.2023; secondo il § 16a, comma II in combinato disposto con il § 59 n. 11 della legge antiriciclaggio, è necessario fornire al notaio la prova che il prezzo di acquisto è stato pagato con mezzi diversi da contanti, criptovaluta, oro, platino o pietre preziose.
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