Con la sentenza del 13 ottobre 2022 (C-64/21) la CGUE ha stabilito che una clausola contrattuale, in base alla quale si esclude il diritto dell’agente di commercio al percepimento della provvigione per gli affari conclusi con i clienti che tale agente aveva precedentemente acquisito per affari dello stesso tipo, non viola la Direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali ed è quindi lecita. L’esclusione contrattuale delle provvigioni relative agli affari dei clienti già acquisiti dall’agente di commercio (protezione clientela) può essere quindi validamente concordata, fermo restando che l’esclusione può essere non solo espressa, ma anche tacita.
Dopo la decisione della CGUE, è ora chiaro che la disposizione relativa alle provvigioni per tali tipologie di affari (in Italia ex art. 1748 comma 2 codice civile, in Germania ex § 87 comma 1 HGB - codice di commercio tedesco) è derogabile dalle parti. Ad ogni modo, le parti sono tenute a stipulare un contratto equo per garantire un rapporto contrattuale duraturo e di successo. Gli agenti commerciali motivati sono di solito intermediari di successo.
L’esclusione delle provvigioni per affari conclusi con clienti acquisiti dall’agente è destinata a produrre un impatto anche su un eventuale diritto all’indennità di fine rapporto spettante all’agente commerciale per quanto riguarda la valutazione di equità, in quanto l’agente commerciale non subisce alcuna perdita di provvigioni in relazione agli affari conclusi dal preponente con i clienti da questi acquisiti. Tuttavia, la maturazione del diritto all’indennità di fine rapporto non dovrebbe potersi escludere per tale motivo, dal momento che la perdita di provvigioni subita dall’agente commerciale non rappresenta più un presupposto indipendente, bensì viene valutata solo nel contesto della valutazione equitativa.