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Diritto fallimentare tedesco: la Corte Federale tedesca (BGH) sull’inefficacia delle clausole di scioglimento dipendenti dall’insolvenza

Diritto fallimentare tedesco: la Corte Federale tedesca (BGH) sull’inefficacia delle clausole di scioglimento dipendenti dall’insolvenza

Nella sentenza del 27 ottobre 20222 IX ZR 213/21, la Corte Federale tedesca (BGH) ha emesso una decisione di principio in merito all’invalidità delle clausole di scioglimento dipendenti dall’insolvenza.

Questi i fatti del caso: un operatore di autobus era stato incaricato di fornire servizi di trasporto scolastico e il cliente aveva dichiarato in via straordinaria il recesso dal contratto, richiamandosi alla clausola contrattuale in base alla quale la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza costituiva una giusta causa di recesso senza preavviso.

Secondo la giurisprudenza precedente, tali accordi contrattuali sono solitamente inefficaci, in quanto il partner contrattuale è sufficientemente tutelato dalle disposizioni di legge ai sensi della sezione 320 del Codice civile tedesco.

Nel caso in esame, era stato concordato contrattualmente che il committente avesse il diritto di recedere in caso di insolvenza dell’appaltatore. Secondo la Corte, l’articolo 119 InsO (legge fallimentare tedesca) limita la libertà contrattuale delle parti. Copre le clausole di scioglimento il cui scopo si limita a liberare la parte contraente dal contratto, riducendo così il diritto di scelta del curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 103 InsO. Tuttavia, secondo la Corte, ciò deve essere valutato in modo diverso nel caso in cui le clausole di scioglimento del contratto siano efficaci, come nei casi di recesso per giusta causa. Ciò può essere giustificato in particolari circostanze, stante l’esigenza di controbilanciare il rischio contrattuale per i futuri creditori della massa fallimentare.

Secondo il BGH, questo aspetto non è stato preso sufficientemente in considerazione, per cui il caso è stato rinviato alla Corte di Appello per ulteriori accertamenti di fatto.