A giudizio della Corte, la competenza in via esclusiva deriva dalla corrispondente applicazione del § 246, comma 3, frase 2 della Legge tedesca sulle società per azioni (AktG). Tali azioni di impugnazione devono pertanto essere rimesse d’ufficio alla sezione commerciale del tribunale in ogni fase del procedimento, senza che sia necessaria l’istanza di una delle parti.
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