In Germania, nelle transazioni commerciali un'e-mail non si considera ricevuta nel momento in cui il destinatario la apre e ne prende atto; è invece decisivo il momento in cui l'e-mail arriva sul server del destinatario (BGH del 6.10.2022, VII ZR 895/21). L'invio della dichiarazione d'intenti e la ricezione sono quindi praticamente simultanei, cosicché la disposizione sulla possibile revoca dell'offerta (§130 (1) frase 2 BGB) avrà solo un valore per dibattiti accademici.
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