Il legislatore, in occasione della riforma del diritto societario attuata dal D.lgs 17/01/2023 n. 6, si è preoccupato espressamente di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro, trascurando di contro l’aspetto della sorte dei crediti della stessa non riscossi prima di tale evento estintivo.
A tale mancanza normativa ha posto rimedio la giurisprudenza, la quale anche a Sezioni Unite ha affermato importanti principi la cui applicazione è stata da ultimo confermata con l’ordinanza in esame. I fatti del caso erano i seguenti:
Due soci, entrambi al 50%, di una società a responsabilità limitata che era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese per la mancata presentazione dei bilanci, sulla scorta di una sentenza emessa dalla corte d’appello che aveva condannato una banca al versamento di una somma di denaro in favore della predetta società e di uno dei soci in proprio, notificavano all’istituto bancario due atti di precetto.
La banca proponeva due opposizioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, dopo l’azione esecutiva, l’opposizione all’esecuzione, le quali venivano entrambe rigettate.
Per ultimo investiva della questione la Corte di Cassazione.
Al riguardo si è precisato che l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venire meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci.
Quindi anche in caso di sopravvivenze attive ancorché non collocate in bilancio esse possono trasferirsi ai soci della società disciolta.
Detta successione non è condizionata dalla definizione del giudizio vertente sul credito posto che ove quel giudizio sia interrotto per l’intervenuta cancellazione della società, ai soci è riconosciuta la possibilitá di proseguire o riassumere il precesso quali successori dell’ente ai sensi dell’art. 110 c.p.c. In tale direzione la Corte di Cassazione afferma che il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione non integra una presunzione di rinuncia al credito come anche l’incertezza dovuta a pendenza del giudizio non precludono la successione dei soci nel credito della società.
A diversa conclusione sarebbe pervenuto un Giudice tedesco, in quanto per il recupero di crediti di un Srl cancellata dal registro delle imprese è necessaria la riapertura del procedimento di liquidazione.