Assistenza per la predisposizione di contratti commerciali e di distribuzione
Lo studio legale Dolce Lauda vanta molti anni di esperienza nel diritto commerciale e della distribuzione tedesco-italiano.
Assistiamo i nostri clienti ai fini della creazione di una rete distributiva in Italia e in Germania e per lâattuazione dei loro diritti. Tra i nostri clienti si annoverano imprese, agenti di commercio, procacciatori, distributori e franchisee.
Vi offriamo la nostra consulenza per la redazione dei contratti, al fine di predisporre al vostro fianco un accordo contrattuale confezionato su misura per le vostre esigenze. Discutiamo con voi i pro e i contra delle diverse forme di distribuzione e vi consigliamo le soluzioni contrattuali piĂš consone ai vostri obiettivi economici, onde garantirvi una maggior tutela nel caso di controversie. Grazie alla nostra doppia specializzazione nel diritto commerciale e della distribuzione tedesco e italiano, possiamo offrirvi una consulenza contrattuale ottimale per ogni specifica esigenza.
Rappresentanza in caso di controversie
In caso di controversia, abbiamo il know-how necessario e molti anni di esperienza per garantirvi una rappresentanza ottimale nellâambito di un giudizio ordinario o di un arbitrato, in modo da tutelare al meglio i vostri interessi. Le controversie tipiche del diritto della distribuzione sono le controversie connesse alla cessazione del rapporto contrattuale, in particolare la richiesta di informazioni commerciali, di consegna di rendiconti e libri contabili, nonchĂŠ il pagamento di provvigioni, dellâindennitĂ di fine rapporto e del risarcimento danni.
Specializzati nel diritto commerciale tedesco e della distribuzione
I nostri avvocati specializzati nel diritto commerciale tedesco e della distribuzione si sono formati in Italia e in Germania, sono iscritti allâordine degli avvocati in entrambi i paesi e offrono non solo un solido know-how legale sulle differenze nel diritto della distribuzione tra la Germania e lâItalia, ma anche un approccio volto al conseguimento di soluzioni pragmatiche e la comprensione dei processi imprenditoriali.
Specializzati nel diritto commerciale tedesco e della distribuzione
Gli agenti commerciali giocano un ruolo importante nella commercializzazione di prodotti e servizi in molti settori industriali e manifatturieri tra Italia e Germania. Nonostante la globalizzazione e la digitalizzazione, un agente commerciale dinamico può ancora rappresentare un valore aggiunto significativo per le imprese rappresentate.
Assistiamo gli agenti commerciali e le imprese in merito a tutte le questioni legali. I nostri servizi includono in particolare:
- La verifica e la predisposizione dei contratti di agenzia commerciale
- Lâattuazione, sia stragiudiziale che giudiziale, dei diritti degli agenti commerciali e delle imprese in caso di controversie, in particolare per quanto concerne i diritti relativi alla consegna di libri contabili, alla messa a disposizione di informazioni, al pagamento di provvigioni, dellâindennitĂ di fine rapporto e del risarcimento del danno
- La consulenza connessa alla pronuncia di un recesso, sia ordinario che straordinario, del contratto di agenzia, nonchĂŠ la consulenza per una reazione tempestiva e adeguata alla ricezione di una dichiarazione di recesso
- Lâassistenza ai fini della costruzione di una rete di vendita con agenti commerciali e altri intermediari commerciali
Il distributore autorizzato e/o il concessionario di vendita sono delle figure chiave nella creazione di una rete di distribuzione internazionale. Si tratta di un imprenditore indipendente che acquista e vende in nome e per conto proprio i prodotti dellâimpresa fornitrice. Il distributore costruisce la propria clientela, senza che tale clientela sia necessariamente nota allâimpresa fornitrice. Se lâimprenditore intende assicurarsi lâuso futuro della clientela acquisita dal concessionario, dovrĂ prendere gli opportuni accorgimenti contrattuali. La giurisprudenza tedesca, a differenza di quella italiana, prevede in determinate ipotesi il diritto del rivenditore autorizzato allâindennitĂ di fine rapporto. Qualora infatti il concessionario sia integrato nellâorganizzazione di vendita dellâimpresa in modo paragonabile ad un agente commerciale e lâimpresa abbia la facoltĂ di disporre dei dati della clientela, gli può essere riconosciuta, a patto che sussistano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, lâindennitĂ di fine rapporto prevista per gli agenti di commercio.
Assistiamo i concessionari di vendita e le imprese concedenti in merito a tutte le questioni legali. I nostri servizi includono in particolare:
- La verifica e la predisposizione dei contratti di concessione di vendita
- Lâattuazione, sia stragiudiziale che giudiziale, dei diritti dei concessionari e delle imprese concedenti in caso di controversie, in particolare per quanto concerne la rivendicazione dellâindennitĂ di fine rapporto e del risarcimento del danno.
- La consulenza connessa alla pronuncia di un recesso, sia ordinario che straordinario, del contratto di concessione di vendita, nonchĂŠ la consulenza per una reazione tempestiva e adeguata alla ricezione di una dichiarazione di recesso
- Lâassistenza ai fini della costruzione di una rete di vendita con concessionari di vendita e altri intermediari commerciali
Se unâimpresa desidera imporre requisiti specifici ai propri partner commerciali relativamente al design degli showroom, al corporate design, alla formazione del personale e alla gestione operativa, concedendo loro la facoltĂ di usare il proprio brand e know-how, un contratto di franchising può essere la soluzione ottimale.
Assistiamo franchisee e franchisor in tutte le questioni legali. I nostri servizi includono in particolare
- La verifica e la predisposizione dei contratti di franchising
- La consulenza in merito ai doveri precontrattuali di informazione e di condotta del franchisor
- Lâattuazione, sia stragiudiziale che giudiziale, dei diritti dei franchisee e dei franchisor in caso di controversie
- La consulenza connessa alla pronuncia di un recesso, sia ordinario che straordinario, del contratto di franchising, nonchĂŠ la consulenza per una reazione tempestiva e adeguata alla ricezione di una dichiarazione di recesso
- Lâassistenza ai fini della costruzione di una rete di vendita con franchisee e altri intermediari commerciali
ParticolaritĂ del diritto tedesco in materia di distribuzione
Anche se la direttiva sugli agenti commerciali 86/653/CEE ha portato allâarmonizzazione nel campo degli agenti commerciali, sussistono ancora notevoli peculiaritĂ nazionali.
A differenza dellâordinamento italiano, la legge tedesca non ha regolato espressamente il contratto di franchising. Ciò comporta che tale fattispecie contrattuale, generalmente riconosciuta, venga costantemente rimodellata dalla giurisprudenza tedesca.
Contratto di agenzia commerciale
Diritto dellâagente al rendiconto contabile (Buchauszug)
Ai sensi della legge tedesca lâagente di commercio ha diritto di ottenere un rendiconto contabile (Buchauszug) onde verificare la correttezza delle provvigioni riconosciute. Tale rendiconto contabile si distingue dal diritto dellâagente alla consegna di un estratto dei libri contabili previsto dalla legge italiana. Si tratta di un diritto strumentale dellâagente che può essere oggetto di domanda specifica nel corso del processo. Normalmente lâagente chiede in primis tale rendiconto, riservandosi poi di quantificare le eventuali provvigioni ancora dovute e le indennitĂ che gli spettano. Il rendiconto contabile ai sensi della legge tedesca è un documento ad hoc che la casa mandante deve redigere e trasmettere allâagente. Solitamente il rendiconto deve contenere le seguenti informazioni per ogni affare: estremi cliente, estremi ordine (data, quantitĂ merce, prezzo), estremi conferma dâordine, data ed estremi fornitura (o piĂš date se parziali), estremi fattura, pagamento cliente, valore complessivo ordine, data pagamento, motivi per cui il cliente non ha pagato, data della definizione ordine, casi di mancata fornitura totale o parziale, motivi della mancata fornitura, valore della mancata fornitura. Qualora la casa mandante rifiuti la consegna del rendiconto contabile, lâagente può azionare tale diritto nellâambito di un procedimento di cognizione e richiedere contestualmente la condanna al pagamento delle provvigioni ancora dovute sulla base di quanto emerge dal rendiconto. In caso di condanna alla consegna del rendiconto e di rifiuto della casa mandante a provvedere, lâagente può richiedere, nella fase esecutiva, che sia un terzo â di solito un revisore contabile â a procedere alla redazione del rendiconto, la casa mandante è in tal caso tenuta a consentire lâaccesso al revisore e/o ad anticiparne le spese.
Contratto di agenzia commerciale
IndennitĂ di fine rapporto dellâagente
In riferimento allâindennitĂ di fine rapporto spettante allâagente di commercio, la legge tedesca prevede una norma equivalente allâart. 1751 c.c. e i presupposti sono sostanzialmente due:
- che lâagente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti (secondo la giurisprudenza tedesca lâaumento del fatturato relativo ai clienti rilevati dallâagente deve essere di almeno il 50%);
- che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (in realtĂ si tratta di una prognosi futura che si presume qualora i clienti sub i) siano dei clienti abituali).
Per quanto concerne il calcolo del quantum dellâindennitĂ di fine rapporto la giurisprudenza tedesca, fatta eccezione per lâimporto massimo corrispondente alla media delle provvigioni annuali degli ultimi cinque anni (o del periodo inferiore se il rapporto termina prima), utilizza dei criteri specifici non conosciuti nel sistema italiano. Il calcolo viene fatto sulla base delle provvigioni maturate negli ultimi 12 mesi del rapporto in riferimento ai clienti acquisiti dallâagente (o ai clienti rilevati qualora il rispettivo fatturato sia stato aumentato almeno del 50%). Partendo da tale importo viene fatta una prognosi per un periodo di 3-5 anni tenendo conto del flusso abituale di clientela (di solito tra il 20%-33% annuo, si può anche dimostrare che in concreto la perdita di clienti è maggiore, qualora la clientela sia particolarmente volubile). Una volta stabilito âlâimporto lordoâ dellâindennitĂ di fine rapporto si devono considerare, in via equitativa, eventuali circostanze idonee a ridurre lâindennitĂ , come lâinadempimento contrattuale, la diminuzione del fatturato imputabile allâagente etc. Tali eventuali riduzioni vanno tuttavia applicate allâimporto lordo e vengono determinate in via equitativa da parte del giudice. Solamente dopo tali deduzioni si deve fare il confronto con la soglia massima pari agli emolumenti annuali medi percepiti dallâagente negli ultimi 5 anni.
Contratto di agenzia commerciale
Agente commerciale quale imprenditore a tutti gli effetti
Salvo i casi particolari nei quali lâagente di commercio sia in realtĂ un lavoratore subordinato, la legge tedesca, contrariamente alla legge italiana, non assimila lâagente di commercio al lavoratore parasubordinato. Non esistono pertanto contratti collettivi applicabili agli agenti di commercio nĂŠ sussistono a carico dellâimpresa obblighi di pagamento inerenti a contributi sociali. Parimenti non è di regola aperta la via del contenzioso dinanzi al giudice del lavoro, fatta eccezione per particolari ipotesi di agenti monomandatari il cui compenso contrattuale sia al di sotto di determinate soglie.
Concessionari di vendita
Contratto atipico e applicazione in via analogica delle disposizioni in materia di agenzia commerciale
Il contratto di concessione di vendita non è regolato espressamente dalla legge tedesca; è generalmente riconosciuto come un contratto atipico. A causa dei diversi tipi di accordi di distribuzione e/o di concessione di vendita, sussiste sovente incertezza nella prassi su questioni giuridiche fondamentali, qualora non sia stata prevista una regolamentazione contrattuale ad hoc. Un esempio classico è il periodo di preavviso che deve essere osservato ai fini di un recesso ordinario. Contrariamente a quanto previsto nellâordinamento italiano, generalmente la giurisprudenza tedesca applica in via analogica al contratto di concessione le disposizioni codicistiche previste in materia di agenzia commerciale. Non mancano, tuttavia, eccezioni a tale principio generale, in particolari ipotesi, infatti, il periodo di preavviso massimo previsto per i contratti di agenzia, pari a 6 mesi, non viene ritenuto adeguato, e la giurisprudenza concede al concessionario il diritto ad un termine di preavviso piĂš lungo. Ă pertanto opportuno prevedere una chiara regolamentazione contrattuale.
Concessionari di vendita
IndennitĂ di fine rapporto spettante al concessionario di vendita
La giurisprudenza tedesca, a differenza di quella italiana, prevede in determinate ipotesi il diritto del concessionario di vendita allâindennitĂ di fine rapporto. Qualora infatti il concessionario sia integrato nellâorganizzazione di vendita dellâimpresa in modo paragonabile ad un agente commerciale e lâimpresa abbia la facoltĂ di disporre dei dati della clientela, gli può essere riconosciuta, a patto che sussistano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, lâindennitĂ di fine rapporto prevista per gli agenti di commercio. Anche per tale aspetto si consiglia di prendere gli opportuni accorgimenti contrattuali.
Contratto di franchising
Obblighi informativi precontrattuali
A prescindere da una regolamentazione legislativa ad hoc, sussistono anche secondo la legge tedesca obblighi informativi precontrattuali a carico del franchisor. In caso di violazione il franchisee è legittimato a richiedere la risoluzione del contratto, pertanto vanno prese le necessarie cautele al momento della conclusione del contratto, con particolare attenzione alla documentazione dellâassolvimento di tali obblighi.
Contratto di franchising
IndennitĂ di fine rapporto del franchisee
La giurisprudenza tedesca, a differenza di quella italiana, non esclude il diritto del franchisee allâindennitĂ di fine rapporto spettante allâagente di commercio. Qualora infatti il franchisee sia integrato nellâorganizzazione di vendita dellâimpresa in modo paragonabile ad un agente commerciale e lâimpresa abbia la facoltĂ di disporre dei dati della clientela, non si può escludere che gli può essere riconosciuta, a patto che sussistano gli ulteriori presupposti previsti dalla legge, lâindennitĂ di fine rapporto prevista per gli agenti di commercio. Ad oggi tuttavia, le richieste dei franchisee sono state per lo piĂš respinte, non sussistendo un obbligo del franchisee di trasmettere i dati dei clienti al franchisor. Secondo la giurisprudenza tedesca non basta la continuitĂ fattuale dellâuso della clientela.
Se volete espandere il vostro modello di business in Germania attraverso il franchising, è opportuno osservare i dettami della giurisprudenza tedesca. Saremo lieti di offrirvi la consulenza necessaria ai fini della predisposizione del contratto.
Domande frequenti dei nostri clienti
Sia per la legge italiana che per quella tedesca, la forma scritta non è generalmente richiesta, quindi anche un accordo orale è vincolante per entrambe le parti. Pertanto, la casa mandante non può eccepire che un contratto di agenzia non si sia perfezionato perchĂŠ non è stato stipulato per iscritto. Per la legge italiana, tuttavia, la forma scritta è necessaria ai fini probatori, mentre, nel caso di un agente di commercio residente in Germania e operante per unâimpresa italiana, lâagente può invocare la legge tedesca e può quindi provare la formazione del contratto con qualsiasi mezzo di prova.
Le parti contraenti possono scegliere la legge applicabile al contratto ai sensi dellâarticolo 3 del regolamento UE n. 593/2008. In mancanza di una scelta di legge, cosa che generalmente si verifica in caso di un contratto stipulato in forma orale, la legge applicabile al contratto di agenzia è quella del paese in cui lâagente di commercio ha la sua residenza abituale. Pertanto, se un agente residente in Germania riceve un incarico in forma orale da unâimpresa italiana, il contratto di agenzia è disciplinato dalla legge tedesca.
Lo stesso principio si applica anche ai distributori e/o concessionari di vendita; in assenza di una scelta di legge, i contratti di distribuzione sono regolati dalla legge del paese in cui il distributore o concessionario ha la sua residenza abituale.
In linea di massima, il recesso con effetti immediati è valido ed efficace solo al ricorrere di una giusta causa. La giusta causa ricorre, per esempio, in caso di una violazione del contratto di entità tale da ledere indelebilmente la reciproca fiducia e da giustificare una cessazione immediata del rapporto. Inoltre, secondo la legge tedesca, il recesso in tronco deve essere generalmente preceduto da una diffida.
Le clausole di fatturato minimo sono spesso previste nei contratti di agenzia, spesso in combinazione con il potere della casa mandante di recedere dal contratto per giusta causa nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sia per lâordinamento italiano che per quello tedesco, la previsione contrattuale di una fattispecie che configuri una giusta causa di recesso non può comportare che qualsiasi violazione del contratto possa giustificare un recesso in tronco, soprattutto considerando la necessaria imputabilitĂ a titolo di colpa. Il mancato raggiungimento del fatturato minimo stabilito dipende solitamente da molti fattori, come la qualitĂ della merce o la politica sui prezzi, che ripetutamente non sono tutti di responsabilitĂ dellâagente.
Conseguentemente, il giudice dovrĂ sempre valutare lâentitĂ della violazione del contratto e lâimputabilitĂ allâagente a titolo di colpa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e soppesando gli interessi di entrambe le parti del contratto. Sulla base della nostra esperienza, possiamo riferire che è di regola difficile dimostrare che il mancato raggiungimento del fatturato minimo è dipeso solamente dalla condotta dellâagente.
Se il recesso senza preavviso non è valido perchĂŠ non ricorre una giusta causa e lâagente di commercio vuole invocarne lâinefficacia, egli deve reagire correttamente al recesso. Lâagente non può contemporaneamente opporsi al recesso e intraprendere unâattivitĂ di rappresentanza per un concorrente, poichĂŠ in tal caso rischierebbe un secondo recesso in tronco (giustificato). In molti casi è consigliabile pronunciare un âcontro-recessoâ per giusta causa, in quanto lâazienda non consente allâagente o distributore di proseguire la propria attivitĂ contrattuale. Inoltre, lâagente potrĂ insistere ai fini del pagamento delle provvigioni ancora dovute, richiedere i danni per le provvigioni perse e lâindennitĂ di fine rapporto.
Se il contratto è a tempo indeterminato, è generalmente ammesso il recesso ordinario, purchÊ sia osservato il termine di preavviso applicabile. Nel caso di un contratto a tempo determinato non è di regola ammessa la cessazione anticipata del contratto per volontà di una sola delle parti, salvo naturalmente le ipotesi di giusta causa.
Il termine di preavviso è legato alla durata del contratto. Nel caso di un contratto di agenzia, il periodo di preavviso previsto dalla legge varia da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi, sia per la legge italiana che per quella tedesca. Secondo la legge tedesca, questi termini di preavviso devono in linea di principio essere osservati anche per i contratti di distribuzione. Contrariamente, la legge italiana non applica ai concessionari le disposizioni previste per gli agenti di commercio: stando allâattuale giurisprudenza, il periodo di preavviso congruo varia, a seconda delle circostanze del caso, da 2 a 18 mesi.
Di regola, alla cessazione del rapporto contrattuale, lâagente di commercio può esigere il pagamento, dalla casa mandante, dellâindennitĂ di fine rapporto, qualora le lasci un portafoglio clienti costruito durante il rapporto (contrattuale). Ciò significa che lâagente ha diritto allâindennitĂ di fine rapporto solamente se ha acquisito nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato le relazioni dâaffari con i clienti esistenti e se la casa mandante riceve ancora sostanziali vantaggi da tali relazioni dâaffari anche dopo la fine del rapporto contrattuale. Inoltre, il pagamento dellâindennitĂ deve rispondere al criterio di equitĂ , tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
Sia la legge italiana che quella tedesca fissano solo la soglia massima dellâindennitĂ di fine rapporto, pari alla media annuale degli emolumenti ricevuti dallâagente di commercio negli ultimi cinque anni di attivitĂ . Ai fini del calcolo dellâeffettiva indennitĂ dovuta, in Italia e in Germania vengono adottati approcci distinti. In Italia, lâimporto massimo è usato come base di valutazione soggetta ad aggiustamenti in via equitativa. In Germania, si determina un valore lordo calcolato sulla base delle provvigioni guadagnate dallâagente nellâultimo anno di contratto in relazione a nuovi clienti o clienti intensificati, facendo una previsione delle commissioni future (perse). Lâimporto lordo cosĂŹ calcolato subisce poi dei correttivi sulla base di considerazioni in via equitativa e viene parametrato alla soglia massima prevista dalla legge.
Ai sensi della giurisprudenza vigente in Germania, il concessionario può chiedere allâimpresa il pagamento dellâindennitĂ di fine rapporto qualora ricorrano particolari condizioni. Lâapplicazione in via analogica di quanto previsto per gli agenti di commercio (§ 89b HGB) è infatti ammessa a favore del concessionario qualora egli sia integrato nellâorganizzazione di vendita dellâimpresa e sia obbligato a trasmettere i dati dei clienti a questâultima. In alcuni casi è stata messa in discussione la necessitĂ del requisito concernente lâobbligo di trasmissione dei dati dei clienti. Naturalmente, al fine di poter chiedere lâindennitĂ di fine rapporto, devono sussistere anche i requisiti previsti dalla legge (nuovi clienti, benefici per lâimpresa dalle nuove relazioni commerciali, ecc.).
Nellâordinamento italiano, il concessionario di vendita non ha diritto allâindennitĂ di fine rapporto. Ciò vale anche se il concessionario tedesco opera per unâimpresa italiana e le parti contraenti prevedano contrattualmente lâapplicazione della legge italiana.
LâindennitĂ di fine rapporto non può essere esclusa contrattualmente dalle parti, trattandosi di un diritto inderogabile. Solo dopo la cessazione del rapporto contrattuale si può rinunciare, anche parzialmente, allâindennitĂ di fine rapporto sottoscrivendo un accordo.
Secondo la legge italiana, un accordo post-contrattuale è impugnabile per un periodo di 6 mesi, qualora siano lesi i diritti inderogabili dellâagente (di commercio) e non vengano rispettati determinati requisiti di forma (ad esempio, la transazione giudiziale o lâapprovazione delle competenti autoritĂ ).
Gli accordi economici collettivi hanno avuto un ruolo significativo in Italia per molto tempo, almeno per quanto riguarda i contratti nazionali di agenzia. Nel caso di un contratto transfrontaliero, tali accordi collettivi si applicano di regola solo in caso di riferimento esplicito nel contratto. In caso di mancato riferimento a uno specifico accordo economico collettivo, il contratto sarĂ disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di legge.
Gli accordi economici collettivi rappresentano un utile complemento delle disposizioni di legge. Molte disposizioni sono vantaggiose per lâagente di commercio, ad esempio spesso gli viene riconosciuto un importo minimo a titolo di indennitĂ di fine rapporto minima anche in caso di mancata acquisizione di nuovi clienti. Tuttavia, il calcolo dellâindennitĂ di fine rapporto è spesso svantaggioso per gli agenti commerciali di successo rispetto alla disciplina legale; fortunatamente, è giĂ stato chiarito giudizialmente che lâagente può fare affidamento sul calcolo piĂš favorevole nel caso specifico.
Le parti contrattuali possono scegliere contrattualmente uno o piĂš fori competenti. In assenza di una simile clausola, è generalmente competente il giudice del luogo della sede della controparte. Per esempio, unâimpresa tedesca deve convenire in giudizio il distributore italiano in Italia, mentre questâultimo dovrebbe fare causa in Germania. Tuttavia, il distributore può anche beneficiare di una regola piĂš favorevole, in base alla quale gli è permesso di citare in giudizio la controparte davanti al giudice del luogo di esecuzione del contratto - di solito nel suo luogo di residenza. In tal senso, anche lâagente di commercio che lavora in Germania può di regola citare lâazienda italiana davanti a un giudice tedesco.
In Italia, lâagente di commercio ha generalmente la possibilitĂ di usufruire della procedura speciale in materia di lavoro (ârito del lavoroâ). Questa procedura speciale è molto piĂš veloce ed economica rispetto alla procedura civile ordinaria.
La legge italiana prevede molte eccezioni al principio della paritĂ di trattamento dei creditori. Per esempio, i crediti relativi alle provvigioni maturate dallâagente di commercio nellâultimo anno di attivitĂ , cosĂŹ come lâindennitĂ di fine rapporto, sono privilegiati e devono essere soddisfatti in via preferenziale rispetto agli altri creditori chirografari. Questo vale in linea di principio anche per gli agenti di commercio che operano in forma di societĂ di persone, ma non per le societĂ di capitali. Per far valere i crediti nei confronti dellâimpresa fallita, è essenziale disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata italiana (PEC). Se doveste avere necessitĂ di assistenza per tale incombente, saremo lieti di assistervi.