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Diritto societario in Germania e in Italia

Patti chiari fin dall’inizio per evitare conflitti in seguito

Se desiderate costituire una società in Italia o in Germania, vi assistiamo nella scelta della forma giuridica; possiamo illustrarvi i vantaggi e gli svantaggi di ogni alternativa rispetto alle soluzioni che vi sono familiari ai sensi della vostra legge nazionale. Vi assistiamo dalla decisione di costituire una società fino alla sua registrazione e possiamo anche porre in essere tutti gli atti giuridici necessari in loco con la vostra procura, senza che sia richiesta la vostra presenza personale. Predisponiamo e traduciamo nelle rispettive lingue gli atti costitutivi, gli statuti, i patti parasociali necessari e i contratti di lavoro con gli amministratori e possiamo consigliarvi, grazie alla nostra esperienza pluriennale a livello internazionale, delle clausole che tengano conto degli interessi di tutte le parti e che “reggano” anche in caso di conflitti.

Rappresentanza in caso di conflitti

Se dovesse sorgere una controversia, disponiamo del know-how e dell’esperienza necessari per rappresentarvi e difendervi innanzi ai tribunali ordinari o arbitrali. I contenziosi tipici in materia di diritto societario sono le controversie tra i soci sulla nomina degli organi societari e sulla governance societaria, il rispetto dei diritti in materia di informazione o il disaccordo sulla destinazione degli utili. In caso di conflitti tra la società e gli organi societari, sono spesso oggetto di controversia la risoluzione del contratto di servizio con l’amministratore o l’interpretazione degli accordi relativi ai bonus.

Specializzati nel diritto societario italiano

I nostri avvocati specializzati in diritto societario si sono formati in Italia e in Germania, sono abilitati all’esercizio della professione forense in entrambi i Paesi e hanno non solo un solido know-how giuridico sulle differenze in materia di diritto societario tra la Germania e l’Italia, ma anche il necessario intuito per trovare delle soluzioni pragmatiche.

I nostri servizi in materia di diritto societario in dettaglio

  • Vi forniamo consulenza in merito alla scelta della forma giuridica nazionale e comunitaria, predisponiamo tutti i documenti necessari e opportuni, quali l’atto costitutivo, lo statuto, la registrazione e il contratto di servizio con l’amministratore, e poniamo in essere anche tutti i necessari negozi giuridici per vostro conto in qualità di vostri procuratori.
  • Riceverete tutte le bozze e i documenti in versione bilingue, a vostra scelta in italiano, tedesco o con la rispettiva traduzione in inglese.
  • Grazie al nostro network di cui disponiamo nelle nostre rispettive sedi, possiamo anche metterVi in contatto con altri professionisti e/o operatori ai fini dell’avvio dell’attività della società, dalla banca al commercialista.

  • Possiamo fornirVi consulenza sulla scelta di un amministratore adatto per la società, sottolineando non solo le peculiarità giuridiche di un contratto di servizio nel rispettivo ordinamento, ma anche le differenze interculturali. Le richieste fatte da un candidato nel corso di una trattativa possono essere considerate incomprensibili o addirittura improponibili da un socio di un altro Paese, mentre sono perfettamente normali per il Paese d’origine dell’amministratore.
  • In caso di conflitti, possiamo fare presenti le rispettive peculiarità e assicurarci che i termini siano rispettati, soprattutto laddove il diritto nazionale stabilisce dei termini obbligatori (per esempio, in Germania nel caso del recesso senza preavviso, che deve essere comunicato entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui si è venuti a conoscenza della giusta causa).

  • Se i soci non sono d’accordo su tutti i punti, un’assemblea dei soci mal preparata con una delibera contestabile può portare a lunghe controversie. Possiamo aiutarvi a minimizzare questo rischio.

  • Se voi, in qualità di soci di minoranza, siete del parere che la delibera approvata non avrebbe dovuto esserlo, dovete rispettare i termini per impugnare la delibera; possiamo assistervi anche in questo campo.
  • Lo stesso vale nel caso in cui l’organo amministrativo vi neghi il diritto di visionare i documenti della società. Possiamo azionare in giudizio i vostri diritti societari.

  • La trasformazione di una società in un’altra forma giuridica è prevista da tutti gli ordinamenti degli Stati membri dell’UE e noi possiamo assistervi in questo processo.
  • Da alcuni anni è anche possibile spostare una società da uno Stato all’altro conservando la sua identità. Abbiamo esperienza anche in questo campo e saremo lieti di assistervi.

  • In questa fase possiamo assistervi dalla decisione di liquidare la società alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese. In conformità con le regole del rispettivo Stato membro, possiamo agire come liquidatori per vostro conto.

Consultazione iniziale gratuita?

Siamo a disposizione per parlare del Suo quesito specifico. 

Particolarità del diritto societario in Germania

Prova del pagamento del capitale sociale all’atto della costituzione della società

All’atto della costituzione della società a responsabilità limitata (GmbH) davanti a un notaio tedesco, di regola viene fatta contestualmente anche la richiesta di registrazione, con la quale l’amministratore nominato assicura di disporre del capitale sociale previsto dalla legge. Tuttavia, l’amministratore di regola non può disporre di questa somma all’atto della costituzione della società, in quanto la banca richiede l’esibizione dell’atto costitutivo prima di procedere all’apertura di un conto corrente bancario intestato alla società costituenda. Di fatto, il problema viene risolto dal notaio che conserva la richiesta di registrazione nel suo studio e la trasmette al Registro delle Imprese solo quando ha in mano la prova del versamento effettuato sul nuovo conto corrente della società costituenda.

L’amministratore è obbligato a chiedere la dichiarazione di fallimento

Per quanto riguarda l’imminente fallimento, invece, l’ordinamento tedesco è più severo. In caso di sovraindebitamento, imminente sovraindebitamento o insolvenza della società, l’amministratore deve chiedere la dichiarazione di fallimento al tribunale. Non deve attenersi alle istruzioni ricevute dai soci ed è tenuto a chiedere la dichiarazione di fallimento, anche contro l’espressa volontà dei soci.

Maggiori informazioni sulle procedure concorsuali in Germania sono disponibili qui.

Meno formalità

Fatta eccezione per le società quotate in borsa, il diritto societario tedesco non è soggetto a rigide formalità. Per esempio, non c’è l’obbligo di tenere un libro dei soci in cui riportare tutte le delibere dell’assemblea dei soci. Per quanto concerne le società di persone, le delibere possono essere approvate anche tacitamente o per fatti concludenti.

Contratto di lavoro stipulato con l’amministratore

Nell’ordinamento tedesco, il rapporto giuridico tra l’amministratore e la società è articolato su due livelli: il rapporto di diritto pubblico inizia con la nomina e termina con la revoca nel registro delle imprese; il rapporto di diritto privato inizia e termina all’inizio e alla fine del contratto di lavoro. Dato che l’amministratore può essere revocato in qualsiasi momento, il contratto di lavoro rappresenta un elemento fondamentale. Pertanto, i candidati tedeschi insistono di regola per avere un contratto con una durata minima di 3, 4 o 5 anni.

Particolarità del diritto societario in Italia rispetto alla Germania?

Sei tedesco e sei interessato alle particolarità del diritto societario in Italia? Puoi trovare informazioni su questo nella versione tedesca di questa pagina.

Domande frequenti poste dai nostri assistiti

Ciò può essere senz’altro consigliabile solo se nella società in Italia c’è una persona di fiducia che conosce le particolarità italiane in materia di diritto societario e diritto del lavoro e si assicura che esse vengano attuate. Se il libro sulla sicurezza sul lavoro non è tenuto correttamente e se, in particolare, non è stato compilato un modello organizzativo in cui sono regolate le responsabilità di tutti i dipendenti della società, gli organi societari - e quindi anche il presidente “tedesco” - possono essere chiamati a rispondere.

Bisogna tenere presente che il consiglio di amministrazione di una società tedesca non è un organo previsto dalla legge. Se, per esempio, in una società a responsabilità limitata vengono nominati più amministratori, si può formare un “consiglio di amministrazione” o un “consiglio di gestione”, che a sua volta può nominare un portavoce o un presidente. Questo corrisponderebbe quindi al presidente del consiglio di amministrazione italiano nella sua funzione gerarchica. A differenza del consiglio di amministrazione italiano (e del board of directors anglo-americano), però, tutti i membri sono operativi e possono, in linea di massima, rappresentare la società da soli o insieme ad altri. Ciò potrebbe comportare responsabilità indesiderate. Ad esempio, l’amministratore tedesco è responsabile, in caso di procedura fallimentare, se non chiede la dichiarazione di fallimento. Tutti gli amministratori, sia quelli operativi che quelli passivi, sono esposti a tale rischio di responsabilità.

Sì! A prescindere dal rischio che l’acquisto venga contestato, eventualmente dal successivo curatore fallimentare, in caso di cessione parziale d’azienda in Italia, anche nell’ipotesi di un asset deal, si trasferiscono anche i debiti verso i creditori riconducibili al ramo d’azienda. Siete quindi obbligati non solo ad assumere i dipendenti (cosa che vale in tutta l’UE), ma anche a farvi carico dei debiti verso i fornitori.

Fino a qualche anno fa, questa domanda era molto frequente, in quanto la maggior parte delle società di capitali tedesche non pubblicava i propri bilanci annuali. Solo da quando la Repubblica Federale di Germania è stata costretta dalla Corte di giustizia europea ad adottare un approccio più rigoroso, i bilanci annuali si possono consultare gratuitamente sul sito della Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale di Germania. Inoltre, dal 2020 è stato istituito anche un registro di trasparenza, che offre la possibilità di identificare l’effettivo proprietario delle quote di partecipazione o azioni della società, cioè la persona fisica, se quest’ultimo non figura nel Registro delle Imprese.

Purtroppo, non è possibile. Ai sensi del § 50 I HGB (Codice commerciale tedesco), non è possibile limitare i poteri di un procuratore commerciale nei confronti di terzi. Questa è anche una delle ragioni alla base delle grandi differenze esistenti tra le visure camerali italiane e quelle tedesche. Le visure camerali tedesche sono molto concise e di regola comprendono 2-3 pagine. Le visure camerali italiane sono lunghe più di 20 pagine, i diritti dei procuratori commerciali e quelli dei membri del consiglio di amministrazione sono descritti molto dettagliatamente. Nei rapporti interni, cioè nei confronti della società stessa, il potere di rappresentanza, ovviamente, può essere limitato.

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